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Servizio di Autocertificazione Telematica
D.P.R. 28 dicembre
2000 n° 445
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Autocertificazione
| Cosa è l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione
delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti
personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di
presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono
essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio,
rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
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Cosa si può autocertificare
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di
stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non
autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta)
possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia
originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare
anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe
configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel
caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano
certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da
parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel
caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di
presentazione diretta)
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Dove utilizzare l'autocertificazione
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo
tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente
di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del
Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
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Come utilizzare
l'autocertificazione
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo
previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale
ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante
da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei
seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
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Cosa fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non
ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre
nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere
puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della
pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario
conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il
cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo
riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del
mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli
estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla
data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due
milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o
quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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Sottoscrizione, autentica e bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una
istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di
comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a
ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici
servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino quando
comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento,
ecc.
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Dichiarazioni false
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità
di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche
creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Altre disposizioni
1) La Nascita di un figlio
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10
giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro
3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro 10
giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre quando
questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della madre e a
condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) Validità di certificati
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello
stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile
rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di
rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le
informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non
autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni
contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad es.:
certificati storici, di morte, titolo di studio).
3)Estratti degli atti di stato civile
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti
di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo
direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4) Accertamenti d'ufficio
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai
cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti,
direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in
documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5)Acquiszione diretta dei certificati
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di
utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte
dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il
registro.
6) Non più prevista l'autenticazione della firma
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più
necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato
appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se
l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere
inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in
cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) Copie autentiche di pubblicazioni
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto
che la copia della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i
pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va
autenticata.
8) Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini
stranieri
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano
presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
9) Documento d'identità in sostituzione dei certificati
In occasione dell'accettazione della domanda, è vietato
alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici
servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti
nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) Produzione di copie autentiche
La produzione di atti e documenti, sono pienamente
equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario
competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale
l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro
esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo nel procedimento
in corso.
11) Più semplice partecipare ai concorsi
E' abrogata l'autenticazione della firma per la
presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più
previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti
dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
12) Autenticazione di fotografia
La fotografia, può essere autenticata direttamente
dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta espressamente
da una norma di legge (passaporto, patente).
13) Novità in materia di rilascio della carta d'identità e
del passaporto
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi
prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione dello stato
civile, a meno che non lo richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio, potranno
ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del passaporto; è
infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il
rilascio del passaporto e/o della carta di identità.
14) Firme di più persone separatamente
I documenti che richiedono la firma di più persone,
possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.
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